Prot. n. 117/P/'12 TOSCANA PROMOZIONE APPUNTAMENTI MESE DI APRILE 2012Di seguito si trasmette il calendario di APRILE 2012 per i consueti appuntamenti mensili con i consulenti di Toscana Promozione.{reg}
Lunedì 23/04: Federmanager - Supporto attraverso il Temporary Management (incluso Turismo).;
Martedì 24/04: Consulente legale (contrattualistica e normativa commercio internazionale, normativa e-commerce)
Consulente doganale (normativa dogane e trasporti)
Consulente di Simest spa
Giovedì 26/04: Sace BT e Sace Spa;
Venerdì 27/04: Uplink (web marketing – Settore Turismo)
Econstat (marketing turistico internazionale)
Ricordiamo che FIDI TOSCANA prenderà contatto telefonico con le aziende interessate.
Per maggiori informazioni sulle tematiche trattate durante gli incontri vi preghiamo di collegarvi al link che trovate sotto e di scaricare sia le informazioni sia la/e scheda/e cui siete interessati, da rinviare via fax al n. 055-4628025 (imprese dei settori industria ed artigianato ed imprese del settore agroalimentare) oppure allo 055-4628048 (imprese del settore turismo).
Link per scaricare informazioni e scheda/e di prenotazione degli appuntamenti:
http://mail.toscanapromozione.it/home/e.piantini@toscanapromozione.it/Briefcase/consulent
Gli incontri avranno in linea di massima le seguenti durate:
45' legale
1h doganale
1h SACE
30' SACE BT
1h Simest
45’ FederManager
1h FIDI Toscana
45’ Econstat (marketing turistico internazionale) ed Uplink (web marketing turistico)
Le richieste saranno inserite in agenda fino ad esaurimento posti. A seguito dell’invio della scheda riceverete conferma dell’appuntamento tramite e-mail e sarete eventualmente contattati per chiarimenti o approfondimenti dell’argomento oggetto dell’incontro.
Si ricorda che gli appuntamenti con i consulenti di Toscana Promozione sono completamente gratuiti.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 116/P/'12 LISTA BANCHE ADERENTI ALLA MORATORIA 2012Massa, 4 aprile 2012
Prot. n. 116/P/’12
NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle aziende associate
2. Cos’è: Circolare
3. Cosa prevede: Lista istituti di credito aderenti
Circolare esplicativa{reg}
Si fa seguito alla circolare n. 79/P/2012 del 15 marzo 2012 avente ad oggetto le “Credito alle PMI”, accordo sulla moratoria firmato da Confapi e ABI, per trasmettere la lista degli istituti di credito i quali finora hanno aderito all’accordo stesso.
Al momento, secondo i dati resi ufficiali dall’ABI, oltre l’80% degli istituti di credito ha aderito alla nuova moratoria imprese.
Si ricorda che gli interventi finanziari previsti dalla nuova moratoria sono di 3 tipi:
• Operazioni di sospensione dei finanziamenti;
• Operazioni di allungamento dei prestiti;
• Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Le imprese che possono attivare le misure previste nell’accordo sono le piccole e medie di tutti i settori, che operano in Italia, con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Possono beneficiare delle misure anche le imprese che abbiano già attivato la precedente moratoria per linee di credito diverse.
Le condizioni previste dall’accordo prevedono che:
Alle imprese non vengono addebitate spese e oneri aggiuntivi, se non quelli sostenuti nei confronti di terzi;
Le operazioni sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario per le sospensioni dei finanziamenti, le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa;
Stesso tasso anche per l’allungamento della durata del mutuo il cui piano residuo di ammortamento non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l’operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA.
Le banche si impegnano a rendere operativo l’accordo entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.
La lista degli istituti di credito aderenti viene aggiornata periodicamente e sarà nostra cura inviare periodici aggiornamenti al riguardo.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 110/P/'12 FINANZIAMENTI ALLE PMI - CASSA DEPOSITI E PRESTITIMassa, 30 marzo 2012
Prot. n. 110/P/’12
Modulistica per la richiesta di finanziamento su provvista “Plafond PMI”
Modulo “RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PMI A BANCHE SU PROVVISTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.”
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle Aziende Associate
2. Cos’è: Circolare
3. Cosa prevede: Modulistica
4. Entrata in vigore:
Circolare esplicativa{reg}
La Convenzione CDP-ABI di marzo 2012 ha previsto un apposito Modello tipo di “Richiesta Finanziamento PMI”, che le imprese dovranno utilizzare per attivare presso le Banche aderenti all’accordo l’istruttoria creditizia. Si riserva che la Banca può, a propria discrezione, integrare il Modello, con la richiesta di ulteriori informazioni che le PMI devono fornire per poter accedere ai finanziamenti.
I termini e le condizioni dei Finanziamenti alle PMI sono negoziati e determinati dalle Banche nella loro autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non sono in alcun modo influenzati da CDP. I Finanziatori esaminano le richieste e decidono l’eventuale concessione del credito, assumendone il rischio. Spettano alle Banche tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI (antiriciclaggio; identificazione della clientela; obblighi di trasparenza e in materia di legge sull’usura; ecc.).
Ciascuna Banca deve fornire adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa, sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione cartacea e/o via web di appositi spazi informativi. Inoltre, a fronte delle richieste formulate dalle PMI, le Banche sono tenute ad informare la clientela dell’esistenza e delle condizioni dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP.
In linea di principio, le condizioni finali applicate alle PMI devono tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP, senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI. In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti PMI deve essere specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP, indicandone il relativo costo e la relativa durata. L’informazione circa la provenienza della provvista deve essere ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i finanziamenti in essere.
I contratti relativi ai Finanziamenti PMI devono inoltre prevedere espressamente la cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.
Nel rammentare che alle due linee di finanziamento possono accedere tutte le PMI presenti su tutto il territorio nazionale, senza alcuna discriminazione, sarà infine nostra cura informarVi delle ulteriori evoluzioni che potranno esserci a riguardo: in particolare, non appena disponibile, verrà fornito l’elenco delle banche aderenti all’accordo.
E’ disponibile presso i nostri uffici in formato elettronico la modulistica per le richieste di finanziamento delle seguenti linee di credito:
1. PMI - Investimenti;
2. PMI – Crediti verso PA.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 108/P/'12 DETASSAZIONE STRAORDIANRI - ACCORDO SINDACALEMassa, 27 marzo 2012
Prot. 108./P/12
Alle Imprese Associate
LORO SEDI
{reg} Vi ricordiamo che è disponibile su richiesta copia dell’accordo sindacale siglato il 3 gennaio 2012 con le Rappresentanze Sindacali provinciali di CGIL, CISL E UIL, che vi consentiranno di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte nell’anno 2012 in relazione ad incrementi di produttività.
L’iniziativa, diretta conseguenza dell’accordo stipulato in sede nazionale dalla Confapi, permetterà a tutte le Imprese associate alla Confapi Massa Carrara e Versilia di applicare le agevolazioni fiscali agli istituti disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, come a mero titolo di esempio il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale.
Gli uffici dell’Associazione sono a Vostra disposizione per approfondire l’argomento in oggetto, con particolare riferimento alle responsabilità ed alle sanzioni in capo all’Impresa, in qualità di sostituto d’imposta, in caso di errato assoggettamento ad imposta delle componenti reddituali
Distinti saluti.
Confapi Massa Carrara e Versilia{/reg}
Prot. n. 107/P/'12 METALMECCANICI - MINIMI RETRIBUTIVIMassa, 26 marzo 2012
Prot. n. 107/P/’12
Alle Aziende Associate – Settore Metalmeccanico
LORO SEDI
OGGETTO: METALMECCANICI – NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
{reg}Come previsto dall’Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti sottoscritto il 3 giugno 2010, a decorrere dal 1° marzo 2012 i minimi retributivi dovranno essere adeguati ai nuovi importi così come di seguito riportato:
livelli Minimi al 1° marzo 2011 Incrementi Minimi dal 1° marzo 2012
1 1.183,10 26,25 1.209,35
2 1.300,13 30,71 1.330,84
3 1.434,25 36,23 1.470,48
4 1.494,55 38,33 1.532,88
5 1.597,56 42,00 1.639,56
6 1.707,35 46,46 1.753,81
7 1.832,33 49,88 1.882,21
8 1.989,64 55,13 2.044,77
9 2.199,52 64,58 2.264,10
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA
{/reg}
Prot. n. 106/P/'12 SICUREZZA - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVOROMassa, 26 marzo 2012
Prot. n. 106/P/’12
Sicurezza sul luogo di lavoro
Delega di funzioni e responsabilità del datore. Precisazioni
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle imprese associate
2. Cos’è: Sentenza Cassazione Penale
3. Cosa prevede: chiarimenti sulla delega di funzioni e responsabilità del datore di lavoro
Circolare esplicativa
Con sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012 ( disponibile su richiesta presso i nostri uffici in formato elettronico) la IV Sezione penale della Cassazione ha affermato che se c'è una formale e dettagliata delega di funzioni all'interno dell'azienda, il rappresentante legale non risponde penalmente per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Ciò non vuol dire però che il dovere di vigilanza del datore di lavoro venga meno tout court, si trasferisce solo su di un ambito più "alto".
La Suprema Corte ha chiarito che la delega di funzioni è disciplinata dall'articolo 17 del Testo unico sulla Sicurezza del lavoro che afferma che in capo al vertice o alla proprietà dell'azienda rimane sempre una responsabilità di "fascia alta" che si attua attraverso il controllo del corretto svolgimento delle mansioni da parte del delegato e l'adozione di un modello organizzativo e di gestione adeguato al funzionamento dell'impresa. I giudici evidenziano come il dovere di controllare "non può identificarsi con una azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante". In definitiva, "l'obbligo del delegante è distinto da quello del delegato [esso attiene alla] correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA
Prot. n. 100/P7'12 COLLEGIO SINDACALE NOVITA' NORMATIVEMassa, 20 marzo 2012
Prot. n. 100/P/’12
Modifiche alla composizione del collegio sindacale per S.r.l. ed S.p.a.
Nuove misure inserite all’interno della “Legge di Stabilità” N°183/11 del 12 novembre 2011 di cui gli articoli 2477 e 2397 del Codice Civile
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle imprese associate
2. Cos’è: Circolare
3. Cosa prevede: Snellimento del Collegio Sindacale per S.r.l. ed S.p.a. a sindaco unico
4. Entrata in vigore:
Circolare esplicativa{reg}
Tra le varie misure inserite all’interno delle “Legge di Stabilità” n°183/11 del 12 novembre 2011, vi sono quelle che riguardano i controlli contabili presso le Srl e le Spa. Le modifiche riguardano la composizione del collegio sindacale, di cui gli articoli 2477 e 2397. Entrambi hanno l’obiettivo di “smagrire” l’organo di controllo che, da sempre articolato su tre componenti, oggi si può ridurre ad un solo membro.
Per le Srl la nomina del sindaco unico viene prevista dal Codice civile il quale prevede la scomparsa dell’organo di controllo a composizione collegiale. Salvo che la revisione legale sia svolta da altri, il sindaco unico deve essere anche iscritto al registro dei revisori. Restano invariati i casi in cui la nomina è obbligatoria, quali:
Il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni;
La Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
La Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
Per due esercizio consecutivi la società ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2345-bis del Codice civile.
Per le Spa la nomina del sindaco unico è la nuova opzione prevista dal Codice Civile se l’impresa ha ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione di Euro e il bilancio viene redatto in forma abbreviata. Nel caso in cui la Spa abbia ricavi e/o patrimonio superiori a 1 milione di euro può scegliere di avere sia il sindaco unico o, in forza di apposita clausola statutaria, scegliere per il collegio sindacale: naturalmente la scelta può essere effettuata solo se anche in questo caso il bilancio venga redatto in forma abbreviata altrimenti resta l’obbligo del collegio sindacale.
Se la società dovesse scegliere questa strada (cosa che deve essere prevista nello statuto) il sindaco dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 97/P/12 CITTADINI EXTRACOMUNITARI NUOVA DISCIPLINAMassa, 16 marzo 2012
Prot. n. 97/P/’12
CIRCOLARE PROTOCOLLO N. 1542 DEL 2 MARZO 2012 DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE E DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO
Linee d’indirizzo per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179 – Accordo di integrazione .
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle imprese associate
2. Cos’è: circolare n. 1542 del 2 marzo 2012
3. Cosa prevede: chiarimenti sull’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
4. Entrata in vigore: 10 marzo 2012
Circolare esplicativa{reg}
Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e la direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo con circolare n. 1542 del 2 marzo 2012 informano che dal 10 marzo è entrato in vigore il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, ex articolo 4 bis, comma 2, del testo unico del Testo Unico dell’immigrazione e decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
La nuova disciplina introdotta prevede che venga stipulato un patto con il cittadino non appartenente all’UE regolarmente soggiornante, prevedendo che ci sia un reciproco impegno da parte sia dello Stato che del cittadino straniero: il primo si impegnerà a fornire gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione; il secondo si impegnerà a rispettare le regole della società civile in modo tale da intraprendere un ordinato percorso di integrazione.
La circolare n. 1542 in aggiunta a quanto sopra, al fine di rendere l’accordo di integrazione un efficace strumento di integrazione, stabilisce che l’Accordo di integrazione ed i relativi allegati siano tradotti in 19 lingue e resi disponibili sul sito del Ministero dell’interno.
Inoltre sempre la medesima circolare chiarisce che sarà prevista una sessione di formazione civica a cura degli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo.
Sono altresì stati realizzati interventi di “Formazione linguistica ed educazione civica” finanziati dal “Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi” finalizzati alla predisposizione di piani regionali e locali per promuovere l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana.
Per consentire allo straniero di accedere alle informazioni aggiornate sulla sua posizione, è stato predisposto anche un portale di accesso e consultazione diretta al sistema, previo rilascio di credenziali da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura.
Pertanto, l’attività delle Prefetture per il corrente ed il successivo anno sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione dell’Accordo ed alla organizzazione e somministrazione della sessione di formazione civica.
Gli Sportelli Unici oltre ad occuparsi della formazione civica, valuteranno tutti i profili dei comportamenti sanzionabili. In tale ambito il Ministero dell’Interno ha già avviato intese con il Ministero della Giustizia atte a realizzare l’interconnessione informatica con il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti.
La circolare, sempre in merito al sistema di sanzioni, sottolinea che la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione come sanzione per la perdita dei crediti in caso di inadempimento dell’Accordo da parte dello straniero, non si applica nei confronti dello “straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione Europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”.
Per quanto attiene ad una valutazione del contenuto dell’Accordo di integrazione, questa potrà essere effettuata al termine del biennio di prima applicazione del Regolamento in modo tale da poter adottare quei correttivi che possano rendere effettiva l’integrazione.
Infine la circolare precisa che il Dipartimento per le Libertà Civili – Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Ministero dell’Interno – fornirà assistenza nelle fasi di attuazione dell’Accordo fornendo le necessarie indicazioni operative.
Sono disponibili in formato elettronico presso i nostri uffici le circolari n° 1542 e n° 1583.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 79/P/12 CREDITO ALLE PMIMassa, 15 marzo 2012
Prot. n. 79/P/’12
OGGETTO: CREDITO ALLE PMI
(Ns. precedente circ. n. 63/P/12 del 2 marzo u.s.)
Siglato accordo con ABI per la nuova moratoria 2012
NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle PMI associate
2. Cos’è: Circolare
3. Cosa prevede: Nuovo accordo sulla moratoria firmato da Confapi e ABI
Circolare esplicativa {reg}
In data 28 febbraio 2012 è stata firmata a Roma l’intesa “Nuove misure per il credito alle PMI” dall’ABI e dalle altre associazioni di categoria, tra cui la Confapi.
L’obiettivo dell’accordo è quello di “assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive”. Di qui l’azione per “creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un’auspicata inversione del ciclo economico”. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:
- Operazioni di sospensione dei finanziamenti, in questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.
- Operazioni di allungamento dei finanziamenti, è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
3. Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie operanti in Italia in tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria, vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con un totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento della presentazione della domanda devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti della banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni.
Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni. Nel caso l’impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande di sospensione delle rate dei mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto. Le banche che decidono di aderire all’accordo lo comunicano all’ABI, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni. Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012. le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate il 30 giugno 2013.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}